Art. 1.

      1. Il personale medico, all'atto della prescrizione di un farmaco, deve indicare sulla ricetta il principio attivo del farmaco prescritto ovvero la sostituibilità del farmaco stesso con medicinali equivalenti, come definiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, aventi prezzo più basso. Resta ferma la possibilità per il medico, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, di apporre sulla ricetta l'indicazione circa la non sostituibilità del farmaco prescelto, in presenza di giustificati motivi clinici.
      2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, le parole: «appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311» sono soppresse.